Per noi è molto importante spiegare nel modo più comprensibile possibile il tema complesso della previdenza. Tuttavia, a volte nemmeno noi possiamo fare a meno di utilizzare termini tecnici. Nel nostro glossario spieghiamo questi termini in modo breve e comprensibile per renderne più agevole la lettura.
Incapacità al lavoro (incapacità lavorativa)
È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, tota-le o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività di una persona.
L'incapacità al lavoro (lavorativa) e l'incapacità al guadagno (lucrativa) non sono la stessa cosa.
Incapacità di guadagno
Secondo la normativa delle compagnie d'assicurazioni sulla vita sussiste incapacità di guadagno se la persona assicurata, in seguito a malattia, infortunio o infermità, non è più in grado, temporaneamente o in modo duraturo, di esercitare la professione appresa o un'altra attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità. Nell'assicurazione contro la perdita di guadagno il diritto alle prestazioni dipende dal fatto che in seguito all'incapacità di guadagno vi sia effettivamente una perdita di reddito. Il grado d'incapacità di guadagno delle persone con un'attività lucrativa è calcolato in base all'effettiva perdita di guadagno. In tal caso, il reddito derivante dall'attività lucrativa percepito dalla persona assicurata prima che subentrasse l'incapacità di guadagno viene confrontato con il reddito che essa percepisce o potrebbe percepire dopo il sinistro, esercitando la sua professione o un'altra attività conforme alle sue capacità. La differenza, espressa in percentuale del reddito percepito precedentemente, corrisponde al grado d'incapacità di guadagno. Per persone senza attività lucrativa (p. es. casalinghe e giovani), l'entità dell'incapacità lavorativa viene determinata in base alle limitazioni subite dalla persona assicurata nell'espletare le abituali mansioni e attività. Specialmente coloro che esercitano un'attività indipendente devono badare che l'obbligo (legale o contrattuale) di versamento del salario e l'inizio del versamento delle rendite vengano coordinati scegliendo periodi d'attesa adeguati.
Indennità in capitale (PP)
Importo in denaro che viene corrisposto nella previdenza professionale come prestazione unica di vecchiaia. Si aggiunge anche l'indennità per il coniuge superstite.
Inizio del contratto
Momento in cui si procede alla stipulazione del contratto mediante l'accettazione della proposta vincolante.
Interesse minimo (tasso)
Rimunerazione prescritta degli averi di vecchiaia nell'ambito della previdenza professionale.
Interessi sull'avere di vecchiaia
Secondo l'art. 15 cpv. 2 LPP il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d'interesse sull'avere di vecchiaia. Attualmente (2005) esso ammonta al 2.5% (art. 12 OPP 2).
Invalidità
L'invalidità viene spesso equiparata all'incapacità lavorativa. In senso più stretto, per invalidità s'intende però un danno permanente (parziale o completo) della salute in seguito a malattia o infortunio. Da ciò non deriva necessariamente una perdita di guadagno. Nell'assicurazione sulla vita si fa una distinzione fra incapacità di guadagno duratura e permanente. La compagnia è tenuta a versare le prestazioni soltanto se in seguito a malattia o infortunio il reddito diminuisce effettivamente e la persona assicurata non può più svolgere la propria professione oppure un'altra attività conforme alle sue capacità.
Istituto di previdenza
Secondo la LPP, i datori di lavoro che impiegano dipendenti soggetti all'obbligo d'assicurazione sono tenuti a istituire un organo previdenziale indipendente,
cioè un cosiddetto istituto di previdenza (comunemente chiamato cassa pensioni), oppure ad affiliarsi a un istituto di previdenza esistente. Questa disposizione mette in risalto l'intenzione del legislatore di proteggere il patrimonio previdenziale in caso di fallimento del datore di lavoro e di garantire così la previdenza a favore del personale. L'istituto di previdenza deve essere iscritto nel registro della previdenza professionale con la forma giuridica di una fondazione, di una società cooperativa o di una istituzione di diritto pubblico.