Per noi è molto importante spiegare nel modo più comprensibile possibile il tema complesso della previdenza. Tuttavia, a volte nemmeno noi possiamo fare a meno di utilizzare termini tecnici. Nel nostro glossario spieghiamo questi termini in modo breve e comprensibile per renderne più agevole la lettura.
Accettazione
Accettando la proposta d'assicurazione sulla vita, la compagnia interessata è vincolata alle prestazioni e ai premi in essa stabiliti, e li fissa nella polizza.
Successive modifiche del rischio, ad esempio dello stato di salute, della professione o del domicilio, non hanno alcuna importanza.
Apponendo la propria firma sulla proposta, il contraente dell'assicurazione conferma di accettare le prestazioni e i premi ivi convenuti nonché le relative condizioni.
Accrediti di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia sono la parte dell'onere previdenziale che viene risparmiata. I contributi di risparmio sono corrisposti sia dai dipendenti, sia dal datore di lavoro. Gli accrediti di vecchiaia ai sensi della LPP sono calcolati annualmente in per cento del salario assicurato.
Acquisti
I beni che un coniuge acquisisce a titolo oneroso durante il matrimonio (art. 197 CCS).
Amministrazione paritetica
Nell'ambito della previdenza professionale gli organi direttivi della fondazione di previdenza per il personale devono essere composti dallo stesso numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti, indipendentemente dai loro contributi, devono cioè essere paritetici. L'amministrazione paritetica vale per tutte le fondazioni di previdenza per il personale di diritto privato, indipendentemente dal fatto che esse forniscano solo prestazioni obbligatorie o extraobbligatorie ai sensi della LPP.
Assicurazione di gruppo
Assicurazione per un gruppo di persone ben definito. Con un'assicurazione di gruppo è possibile coprire tutte le prestazioni LPP.
Assicurazione in caso di vita con rimborso
In caso di decesso prima dell'età termine, la compagnia d'assicurazione rimborsa i premi pagati fino a quel momento, senza interessi.
Assicurazione in caso di vita senza rimborso
In caso di decesso prima dell'età termine, l'assicurazione si estingue senza alcun rimborso.
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
L'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) è entrata in vigore nel 1948 ed è stata sottoposta a varie revisioni. Assieme all'AI, nel sistema dei tre pilastri l'AVS costituisce il cosiddetto 1° pilastro.
L'AVS è un'assicurazione obbligatoria che serve a garantire il minimo esistenziale. Sono assicurate obbligatoriamente tutte le persone che vivono o lavorano in Svizzera. L'AVS versa rendite di vecchiaia e per i superstiti, nonché assegni per grandi invalidi e mezzi ausiliari ai beneficiari delle rendite di vecchiaia.
Hanno diritto alle prestazioni tutti gli assicurati e i loro superstiti. Per gli stranieri valgono disposizioni speciali.
Assicurazione per l'invalidità
Assieme all'AVS, l'assicurazione per l'invalidità AI rappresenta il primo pilastro del sistema dei tre pilastri. Come l'AVS, anche l'AI è obbligatoria. Sono assicurate tutte le persone domiciliate in Svizzera, quelle che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera o che lavorano all'estero per un datore di lavoro svizzero. La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità entrò in vigore l'1.1.1960. Quale principale obiettivo l'assicurazione per l'invalidità si prefigge l'integrazione degli assicurati colpiti da invalidità.
Il diritto alla rendita d'invalidità sussiste dopo l'avvenuto processo d'integrazione e se l'incapacità di guadagno è durata ininterrottamente per 365 giorni. L'ammontare della rendita d'invalidità dipende fra l'altro dal grado d'invalidità. Oltre alle rendite d'invalidità semplici e alle rendite d'invalidità per coniugi, l'AI eroga anche rendite completive per la moglie e rendite per i figli.
Assicurazione vita abbinata a fondi d'investimento
Nel caso di un’assicurazione vita legata a un fondo, la percentuale dei premi assicurativi solitamente investita in un fondo a copertura (quota di risparmio) è utilizzata per l’acquisto di quote del fondo interessato. Mentre per talune polizze assicurative il cliente è libero di scegliere tra differenti fondi, altre gli consentono unicamente di decidere su quale segmento desidera porre l’accento (obbligazioni, azioni, immobili e così via).
Assicurazioni collettive per ditte
Assicurazioni con cui un'azienda assicura collettivamente, presso una compagnia d'assicurazioni, il proprio personale contro determinati rischi.
Attestato di assicurazione
L'attestato di assicurazione è un documento destinato alla persona assicurata che contiene i dati relativi ai diritti e agli obblighi personali nonché il relativo ammontare (esempi: attestato della cassa pensioni, attestato AVS ecc.).
Autorità di vigilanza
Ogni cantone designa un'autorità che vigila su tutti gli istituti di previdenza per il personale con sede sul suo territorio. Essa veglia all'osservanza delle norme legali e tiene il registro per la previdenza professionale. Le autorità di vigilanza sottostanno all'alta vigilanza del Consiglio federale, che compete all'Ufficio federale delle assicurazioni private oppure all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Avente diritto
Persona alla quale all'insorgere dell'evento assicurato spetta un diritto di assicurazione ai sensi di una prerogativa diretta o indiretta (contraenti dell'assicurazione, persone incluse nell'assicurazione di responsabilità civile e nell'assicurazione collettiva di persone, beneficiari).
Avere di vecchiaia
Nell'ambito della previdenza professionale ad ogni assicurato viene accreditata una determinata percentuale del salario coordinato, i cosiddetti accrediti di vecchiaia che formano l'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia è composto dagli accrediti di vecchiaia individuali, le prestazioni di libero passaggio apportate e gli eventuali versamenti inclusi gli interessi accreditati su questi ultimi. La remunerazione avviene in base al tasso d'interesse minimo stabilito dal Consiglio federale.
Avere di vecchiaia proiettato
Avere di vecchiaia LPP ipotetico, disponibile all'età termine prevista nel regolamento.
L'importo totale, composto da accrediti di vecchiaia e interesse, è denominato anche avere di vecchiaia proiettato con interessi. Moltiplicando questo valore per l'aliquota di conversione si ottiene la rendita di vecchiaia LPP.